In questo nostro articolo parleremo e vi elencheremo un po’ degli articoli della “Gazzetta Ufficiale” riguardanti un’ipotetica apertura di un Casino in Italia, senza lasciare mai da parte le vostre scommesse non aams, grazie alle nostre quote online e schedine sempre aggiornate.
Per aprire un Casino in Italia esiste una legge che risale al lontano 1924 e che va sotto il titolo “discipline delle case da gioco”. È una curiosità che ha il sapore del reperto archeologico. Vale la pena di riportare questa legge che reca la data 27 aprile 1924, è contraddistinta dal numero 636 ed è comparsa sulla “Gazzetta Ufficiale” numero 111 del 10 maggio sempre del 1924.
Art. 1. In deroga agli articoli 484 e 487 del Codice penale, nelle località che siano da almeno dieci anni sedi di stazioni climatiche, balneari o idrominerali e che non si trovino in prossimità di centri con popolazione superiore 200.000 abitanti, può essere concessa l’apertura di case da gioco, nelle quali è permesso il gioco anche d’azzardo.
La domanda per ottenere la concessione di apertura di case da gioco, nelle quali è permesso il gioco anche d’azzardo, è diretta al Ministro per l’Interno, per il tramite del prefetto della provincia, con l’osservanza delle prescrizioni del seguente art.2.
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Art. 2. La domanda deve essere scritta in carta da bollo da lire 3 (bei tempi) e corredata per ciascuno dei richiedenti con: certificato di nascita, certificato di cittadinanza italiana, certificato penale di data non antecedente a tre mesi, quietanza di deposito provvisorio in tesoreria della somma di lire 100.000.
Deve inoltre essere correlata da un voto del consiglio comunale deliberato a maggioranza di ¾ dei consiglieri in carica al momento della votazione, con cui si riconosca la convenienza e l’opportunità della concessione.
Qualora la domanda sia proposta da società, deve anche essere allegata copia autentica dell’atto costituivo e dello statuto speciale.
Nell’ipotesi prevista nel comma precedente, i documenti, di cui alle lettere A, B, C; del presente articolo, debbono essere prodotti per ciascuno degli amministratori e conduttori e, ove nel caso, per ciascun Sindaco della società.
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Art. 3. La concessione accordata con decreto del Ministro per l’Interno ha, in ogni caso, carattere temporaneo .
Il periodo di durata della concessione deve essere indicato nel decreto. La concessione è, in ogni caso, subordinata alla prestazione della cauzione di lire 500.000.
Art. 4. Nel decreto, che accorda la concessione, devono essere stabilite le norme e cautele del rilascio, da parte del comune, di tessere di frequenza ai locali della casa da gioco e le modalità per la vigilanza da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Possono inoltre, essere stabilite tutte le altre condizioni che il ministro ritenga, in casi particolari, opportune.
Fonte “Gazzetta Ufficiale” sezione apertura Casinò.
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